1. Le disposizioni di cui agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo codice.
2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, il termine per la presentazione della domanda di riparazione previsto dal comma 1 dell'articolo 315 del codice di procedura penale decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. All'articolo 315 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'entità della riparazione è commisurata alla durata della detenzione e alle conseguenze personali e familiari da essa derivate»;
b) il comma 3 è abrogato.