PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le disposizioni di cui agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo codice.
      2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, il termine per la presentazione della domanda di riparazione previsto dal comma 1 dell'articolo 315 del codice di procedura penale decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

      1. All'articolo 315 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. L'entità della riparazione è commisurata alla durata della detenzione e alle conseguenze personali e familiari da essa derivate»;

          b) il comma 3 è abrogato.